Il Club
Statuto

E.N.C.I.

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA

Viale Corsica, 20 - 20137 Milano

CLUB CANI COMPAGNIA

 

STATUTO SOCIALE DEL CLUB CANI COMPAGNIA

Approvato dalle Assemblee Generali Straordinarie dei Soci del 27 Febbraio 1997, del 26 Marzo 1998, del 20 Febbraio 1999, del 29 Marzo 2003, del 29 Febbraio 2004, del 29 Maggio 2005 e del 29 Gennaio 2010.

 

Costituzione e scopi

Art. 1 - E' costituita con sede in Milano (MI), Viale Corsica n. 20, presso l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), la Società Specializzata denominata Club Cani Compagnia.

Art. 2 - L’Associazione CLUB CANI COMPAGNIA è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

Art. 3 - L’Associazione CLUB CANI COMPAGNIA ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo delle razze da compagnia comprese nel gruppo 9° della F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale), escluse le razze Bolognese e Maltese già tutelate da altre società specializzate riconosciute dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Club Cani Compagnia fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
L’Associazione Club Cani Compagnia riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento delle razze come sopra definite e assiste,nei limiti delle proprie possibilità, i suoi Associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite;
c) può costituire, se ritenute opportune, Delegazioni Periferiche e/o Sezioni di Razza, allo scopo di una diffusione capillare in campo nazionale e per la massima valorizzazione delle razze tutelate dalla Società. La loro costituzione ed attuazione è di competenza del Consiglio Direttivo in virtù di un regolamento interno al Club.

Soci
Rapporto Associativo, Voto in Assemblea

Art. 4 - Possono essere Soci del Club Cani Compagnia tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze come sopra definite. La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto e deve essere convalidata dalla firma di due Soci presentatori che non siano parenti di primo grado fra loro ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto , così come meglio precisato all’art. 9 del presente statuto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Non è ammesso il voto per posta.

Art. 5 - I Soci si dividono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Esteri. I loro diritti e doveri nei confronti della Società sono uguali. I Soci Sostenitori sono coloro che in forma spontanea decidono di versare la propria quota associativa in misura maggiore di quella prevista per i Soci Ordinari ed Esteri in segno di un tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività della Società. La quota associativa dei Soci Esteri sarà maggiore di quella prevista per i Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto e gli stessi non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7 - L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, così come previsto dall’art. 20 del presente statuto.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Tutti i Soci maggiorenni, della Società Specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Società stessa.

Organi Sociali

Art. 10 - Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti e da un Consigliere nominato dall'ENCI;
c) il Presidente;
d) il Comitato dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
f) il Comitato Tecnico.

Assemblea Generale dei Soci

Art. 11 - L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Come indicato all’art. 4, ogni Socio ha diritto ad un voto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona.
Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro Socio.
Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12 - L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in una località del territorio nazionale stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data e luogo, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata dell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico/finanziario;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell'art. 5;
f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.

 Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da dieci Consiglieri eletti dalla Assemblea Generale dei Soci e dura in carica tre anni solari.
Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Qualora, durante il triennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; costituisce, qualora lo ritiene opportuno Delegazioni Periferiche e/o Sezioni di Razza; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc., ecc.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere.
Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Provvede inoltre alla nomina di sei membri del Comitato Tecnico.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritiene opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Presidente

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di questo ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
Nei rapporti con l’ENCI, il Presidente dell’Associazione ha anche l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
- di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.

Collegio dei Probiviri - Norme disciplinari

Art. 20 - Ogni socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Club Cani Compagnia nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri.
Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Club Cani Compagnia sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
L’Associazione Club Cani Compagnia ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri se non è stato appellato avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI come suesposto.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio de Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti:
- censura,
- sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.
I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società, saranno adottati anche da questa.

 Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

Art. 21 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da due Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

 Comitato Tecnico

Art. 22 - Il Comitato Tecnico è composto da sette membri ed è così costituito:
a) dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo della Società da lui delegato, che è anche Presidente del Comitato;
b) da sei membri nominati dal Consiglio Direttivo della Società e scelti fra persone particolarmente competenti nel campo dell'allevamento, della selezione e della cinotecnia in generale.
I membri del Comitato Tecnico durano in carica tre anni solari e la loro carica coincide con quella del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni od altre cause, uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente della Società richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo della Società.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario da parte dell'ENCI, anche il Comitato Tecnico s'intenderà decaduto.
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio Direttivo ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della Società.
Tutte le iniziative rivolte al miglioramento delle razze da compagnia in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti giudici, rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo sottoporrà al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti.
Spetta al Consiglio Direttivo pronunciarsi definitivamente sulle proposte del Comitato Tecnico ed in quanto possibile di attuarle rendendosi anche interprete presso l'ENCI ed i suoi organi competenti delle medesime.
Il Comitato Tecnico si riunisce almeno tre volte l'anno su richiesta del Presidente.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Comitato Tecnico che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Patrimonio e Amministrazione

Art. 23 - Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della Società il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.

Art. 24 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all'ENCI.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti neppure indirettamente fra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Varie e modifiche statutarie

Art. 25 - Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

Art. 26 - Il presente Statuto, dopo 'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non può essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 27 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell’ENCI e al Regolamento di Attuazione del medesimo, nonchè alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

 Scioglimento

Art. 28 - La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge e dell’ENCI, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

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