REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELLE SEZIONI DI RAZZA

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELLE SEZIONI DI RAZZA
Approvato dal Consiglio Direttivo del 10/2/2009
e
dall’Assemblea Generale dei Soci dell’1/3/2009.

Costituzione e scopi

Art. 1 - Il presente Regolamento d'Attuazione delle Sezioni di Razza e/o delle Delegazioni periferiche viene stilato nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 lettera "c" dello Statuto Sociale del CCC - Club cani Compagnia, che

recita: "La Società può costituire, se ritenute opportune, Delegazioni Periferiche e/o Sezioni di Razza, allo scopo di una diffusione capillare in campo nazionale e per la massima valorizzazione delle razze tutelate dalla Società. La loro costituzione ed attuazione è di competenza del Consiglio Direttivo in virtù di un regolamento interno al Club”.
Il presente regolamento, armonizzato con lo Statuto del CCC, è stato approvato dal Consiglio Direttivo del CCC nella sua riunione del 10/02/2009.
Essendo un Regolamento interno al Club, la cui competenza per Statuto è demandata al Consiglio Direttivo del CCC, da tale data la sua applicazione è immediata, salvo diversa approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci del CCC alla quale verrà sottoposto alla prima occasione utile e comunque entro il corrente anno.
Per le successive modifiche o integrazioni si rinvia alle norme contenute all’art. 20.

Art. 2 - Le Delegazioni periferiche si occupano, qualora costituite, di tutte le razze appartenenti e sotto la tutela del CCC. Le Sezioni di Razza possono comprendere una sola o più razze. Sia le Delegazioni che le Sezioni funzionano ed operano in base al presente Regolamento d'Attuazione approvato dal Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale dei Soci del CCC.

Art. 3 - In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 1 del presente Regolamento d'Attuazione vengono istituite le seguenti Sezioni di Razza:
Sezione 1, che comprende:
Bichon à Poil Frise’, Bichon Havanais, Coton de Tulear, Piccolo Cane Leone, Griffoni Belgi di piccola taglia, Chinese Crested Dog;
Sezione 2, che comprende:
tutti i Barboni di ogni taglia e varieta’;
Sezione 3, che comprende:
Lhasa Apso, Shih Tzu, Tibetan Spaniel, Tibetan Terrier;
Sezione 4, che comprende:
Chihuahua a Pelo Corto e Chihuahua a Pelo Lungo;
Sezione 5, che comprende:
Cavalier King Charles Spaniel (le quattro varieta’), King Charles Spaniel (le quattro varieta’), Papillon, Phalène, Kromfohrlaender, Russian Toy;
Sezione 6, che comprende:
Pechinese, Chin o Spaniel Giapponese;
Sezione 7, che comprende:
Carlino, Boston Terrier e Bouledogue Francese.

Art. 4 - Ogni Sezione o Delegazione fa parte integrante del Club Cani Compagnia e ne riconosce lo Statuto al quale non può apportare alcuna modifica o integrazione.

Art. 5 - Ogni Sezione di Razza o Delegazione periferica mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza o le razze ad essa appartenenti, nonché a potenziarne la selezione e l'allevamento in piena armonia con il CCC al quale possono proporre, per l'approvazione, la programmazione delle attività e quant'altro promuova la divulgazione e l'informazione delle razze di cui si occupano.

 

Soci
Rapporto Associativo, Voto in Assemblea

Art. 6 - Possono essere Soci di una Sezione o di una Delegazione tutti quei cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse per il miglioramento delle razze di cui la Sezione o la Delegazione si occupa.
I Soci si dividono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Esteri.
I loro diritti e doveri nei confronti della Sezione o della Delegazione sono uguali.
I Soci Sostenitori sono coloro che in forma spontanea decidono di versare la propria quota associativa in misura maggiore di quella prevista per i soci Ordinari ed Esteri in segno di un tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività della Sezione e/o Delegazione.
La quota associativa, che sarà stabilita sempre dall’Assemblea Generale dei soci del CCC, sarà maggiore per i soci esteri.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.
Le Sezioni o le Delegazioni hanno la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo del CCC la nomina a Soci Onorari di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia, collegate alle razze facenti parte della Sezione e o Delegazione.
Ai soci Onorari non spetta il diritto di voto e gli stessi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che la Sezione, Delegazione o l’Associazione CCC stabiliranno, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra la Sezione, Delegazione, Associazione CCC ed i propri soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalle stesse promosse.

Art. 7 - Per far parte in qualità di Socio di una Sezione o di una Delegazione e di conseguenza del CCC occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori che non siano parenti di primo grado fra loro ed indirizzata al Presidente del Club Cani Compagnia. In tale domanda, oltre ad essere specificato di voler appartenere ad una determinata Sezione o Delegazione deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare il Regolamento d'Attuazione delle Sezioni o delle Delegazioni, nonché le norme dello Statuto Sociale del CCC e la disciplina relativa e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo del CCC e dalla Assemblea Generale dei Soci del CCC.
Su ciascuna domanda decide a maggioranza il Consiglio Direttivo del CCC.
In caso di mancato accoglimento da parte del Consiglio Direttivo del CCC, dovrà esserne data comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata.
Avverso il diniego di adesione, così come stabilito all’art. 4 dello Statuto del CCC, è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che avrà cura di portare la questione  all’attenzione della prima Assemblea utile.
In sintonia con l’art. 4 dello Statuto del CCC, le domande di ammissione a socio di una o più Sezioni o Delegazioni, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del CCC, possono essere istruite, valutate e deliberate solamente dal Consiglio Direttivo del CCC neoletto.

Art. 8 - Ogni Socio di una determinata Sezione o Delegazione può essere iscritto a più Sezioni o Delegazioni.
Di tutti i Soci di Sezione o di Delegazione sarà tenuto un elenco aggiornato presso la Segreteria del CCC.

Art. 9 - Gli associati che perdono la qualità di Socio del CCC perdono automaticamente il diritto di rimanere Soci della Sezione o della Delegazione cui sono iscritti. E' consentito essere Soci del CCC e non iscriversi ad una Sezione o Delegazione ma non viceversa.

Art. 10 - L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 11 - La qualità di socio della Sezione e o Delegazione si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 10;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo del CCC successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci del CCC, su proposta del Consiglio Direttivo del CCC, così come previsto dall’art. 20 dello Statuto del CCC.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 12 - Così come stabilito all’art. 9 dello Statuto del CCC e fatto salvo quanto stabilito dall’art. 8 del presente Regolamento, l’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Tutti i soci maggiorenni della Sezione e o Delegazione, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per l’approvazione del programma generale della Sezione e/o Delegazione da proporre al CCC e su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno durante gli incontri di Sezione promossi dal Referente di Sezione.

Organi Sociali

Art. 13 - Organi Sociali delle Sezioni di Razza o delle Delegazioni periferiche sono:
a) il Referente di Sezione presso il Consiglio;
b) i collaboratori del Referente di Sezione presso il Consiglio.

Il Referente di Sezione presso il Consiglio

Art. 14 - Il Referente di Sezione o di Delegazione è nominato dal Consiglio Direttivo del CCC tra i soci di quella Sezione o di quella Delegazione.

Art. 15 - Il Referente vigila e cura perché siano attuate le norme statutarie del CCC, le norme del presente Regolamento d'Attuazione, le deliberazioni dell'Assemblea della Sezione e della Delegazione e del Consiglio e dell’Assemblea del CCC.

 I collaboratori del Referente di Sezione

Art. 16 - I collaboratori del Referente di Sezione qualora nominati, devono essere soci della Sezione o Delegazione.
La loro nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo del CCC, sentito il parere del Referente di Sezione o Delegazione, il compito dei collaboratori è quello di coadiuvare il Referente di Sezione o Delegazione.

 Incontri di Sezione

Art. 17 - Sono presieduti dal Referente di Sezione presso il Consiglio oppure, qualora questi lo richieda, da un Collaboratore del Referente o da un Socio chiamato dai presenti a presiederli. Vengono convocati in una località del territorio nazionale stabilita direttamente dalla Presidenza del CCC, dopo averne ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio Direttivo del CCC, su indicazione del Referente di Sezione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
Le riunioni di Sezione hanno il fine di discutere e di proporre al CD del CCC:
a) il programma generale della Sezione o della Delegazione;
b) ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza del Consiglio Direttivo del CCC o dell'Assemblea Generale dei Soci del CCC.
Al termine di ogni incontro sarà redatto dal Referente di sezione e dai suoi collaboratori un verbale da inoltrarsi al Consiglio Direttivo del CCC.

Varie

Art. 18 - Tutte le cariche sociali in seno alle Sezioni o alle Delegazioni sono gratuite e hanno la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo del CCC.

Art. 19 - Qualsiasi Socio è tenuto ad osservare le norme contenute nello Statuto Sociale del CCC, e nel presente Regolamento d'Attuazione, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del CCC, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale al CCC e alla Sezione o alla Delegazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri del CCC. Il provvedimento disciplinare a carico di un Socio di Sezione o di Delegazione seguirà l'iter previsto dallo Statuto Sociale del CCC.

 Modifiche al regolamento d’attuazione

Art. 20 - Il presente Regolamento d'Attuazione delle Sezioni e/o delle Delegazioni, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci del CCC, entra definitivamente in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica può essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci del CCC dal Consiglio Direttivo del CCC o da almeno un terzo dei Soci del CCC aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche del presente Regolamento d'Attuazione dovranno essere adottate a maggioranza di voti fra i Soci votanti di persona o per delega.

Tutela e Vigilanza

Art. 21 - Al CCC (Club Cani Compagnia) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza e il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, di violazioni allo Statuto del CCC ed al presente Regolamento d'Attuazione, di nominare un "Commissario ad Acta", a sciogiere le Sezioni o le Delegazioni, gli organi sociali e nominare un "Commissario Straordinario" con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 22 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento d'Attuazione si fa riferimento alle norme statutarie vigenti previste dallo Statuto Sociale del CCC.

Allegati:
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